Il Decreto Legislativo n°139 del 28/06/2005 ha unificato le due professioni di Ragioniere e Dottore in un unico ordine.
Il nuovo ordine unificato dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti è suddiviso in 2 sezioni:
- nella sezione A i Ragionieri Commercialisti ed i Dottori Commercialisti;
- nella sezione B gli Esperti Contabili con attribuzioni come previsto dal Decreto Legislativo 139/2005.
La professione del Ragioniere Commercialista rappresenta una delle grandi professioni liberali italiane. Nonostante che da un punto di vista della formale organizzazione giuridica tale professione abbia meno di un secolo di vita, le sue origini sono tanto antiche quanto l'azienda. Il Ragioniere Commercialista può, infatti, considerarsi il discendente diretto e più qualificato delle antiche figure di professionista economico-contabile, quali il "rationator" e il "magister razionalis". L'istituzione giuridica della classe professionale del Ragioniere Commercialista risale agli inizi del 900'. La regolamentazione dell'attività professionale ha trovato, tuttavia, definitive sistemazione negli anni 50' attraverso l'istituzione dell'Ordinamento della professione del Commercialista. Tale provvedimento, oltre a rivedere la regolamentazione del Consiglio Nazionale e delle Circoscrizioni territoriali dell'Ordine professionale, definisce i contorni e le aree di intervento della professione.
In particolare, in base all'ordinamento, è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, societarie, contrattuali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. Le principali aree di intervento sono, invero, costituite da:
  • amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni;
  • perizie e consulenze tecniche;
  • ispezioni e revisioni amministrative;
  • consulenza societaria e contrattuale;
  • sistemazioni societarie, di gruppo e consulenza giuridico-commerciale;
  • verifica e indagine sull'attendibilità di bilanci, conti, scritture e ogni altro documento contabile delle imprese;
  • regolamenti e liquidazioni di avarie;
  • funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali e negli enti in cui è previsto il controllo legale dei conti.

Tale ultima funzione assume, peraltro, rilevanza in relazione alla nuova disciplina, riguardante i soggetti abilitati al controllo legale dei conti (D. Lgs. n. 88/1992 di recepimento della VIII direttiva CEE), che ha istituito il Registro dei Revisori Legali e che vede nei Commercialisti la categoria naturalmente demandata all'esercizio di tale ruolo.
Le funzioni del Ragioniere Commercialista assumono, comunque, maggiore complessità rispetto a quanto previsto dall'Ordinamento professionale, ciò in relazione alla continua evoluzione del panorama economico-aziendale, caratterizzata da una crescente industrializzazione, dalle innovazioni in materia societaria introdotte dal recepimento delle direttive comunitarie, ed, infine, dai continui provvedimenti legislativi in materia fiscale che hanno reso estremamente complessa la materia tributaria.
Quindi, per provvedere alle situazioni di crescente impegno e complessità, il moderno Ragioniere Commercialista deve disporre di poliedriche capacità professionali, di cui deve curare il costante aggiornamento.
L'ampiezza del campo di attività e la necessaria elevata competenza richiesta per lo svolgimento della professione comportano il possesso di adeguate capacità sia nella fase dell'accesso, sia nella fase dell'attività professionale.
Per svolgere la professione è, infatti, necessario aver superato l'esame per l'abilitazione all'esercizio professionale ed essere iscritto all'Ordine competente per il luogo di residenza del professionista ed in conseguenza al nazionale.
I presupposti fondamentali per poter sostenere l'esame di ammissione sono costituiti dal conseguimento del Diploma di Ragioniere o della Laurea in Economia ed il compimento di un tirocinio professionale svolto presso lo studio di un Commercialista iscritto all'albo.
La professione è vincolata da norme giuridiche che tutelano la pubblica fede, in modo da garantire gli standards più elevati possibili in termini di correttezza professionale, capacità e competenza tecnica.
Sull'esercizio della professione vigila il Ministero di Grazia e Giustizia attraverso la Direzione Generale degli affari civili e delle libere professioni.
La gestione territoriale delle professione è, invece, affidata agli Ordini professionali locali, che hanno sede in coincidenza con le competenze dei Tribunali. Ogni Ordine è diretto da un Consiglio composto da professionisti eletti tra gli iscritti nei singoli Ordini Territoriali.  Gli Ordini hanno ampi poteri organizzativi e disciplinari nei confronti dei propri iscritti. Al riguardo, si sottolinea come, sia il coordinamento dell'attività degli iscritti sia la funzione disciplinare svolta dagli Ordini, garantiscono la correttezza e la professionalità degli iscritti all'Ordine, essendo previste per questi gravi sanzioni in caso di manchevolezze, fra cui la sospensione ed, in casi di estrema gravità, la cancellazione dall'Ordine.
Ad un livello superiore si pone il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercalisti ed Esperti Contabili che, costituito da professionisti iscritti negli Ordini Territoriali, ha competenza su tutto il territorio nazionale ed ha sede in Roma. Tra le attribuzioni del Consiglio Nazionale rientrano la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e tutto ciò che riguarda problemi di carattere professionale e disciplinare, con obiettivo precipuo la tutela della professione e la salvaguardia del corretto esercizio professionale.
Il perfezionamento ed il miglioramento professionale sono promossi da iniziative a livello locale, attraverso la costituzione di gruppi di ricerca e commissioni di studio, con produzione e diffusione dei conseguenti documenti di lavoro. A favorire tali iniziative provvede anche il Consiglio Nazionale il quale coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine, istituendo, inoltre, numerose commissioni di studio a livello nazionale per l'aggiornamento professionale e per la statuizione di codici di deontologia e di comportamento professionale, nonché di principi contabili e di revisioni. Tali documenti di lavoro vengono diffusi tra gli iscritti all'Albo per la conseguente applicazione nei vari segmenti di attività che possono sinteticamente ricondursi nei seguenti:

  • privati cittadini;
  • imprese;
  • Enti Pubblici ed Istituzioni;
  • tutela dell'interesse pubblico.

In particolare, per quanto concerne i privati, l'opera del Commercialista riguarda attività di assistenza e consulenza fiscale, interventi nell'area contrattuale e nell'area economico-finanziaria, nonché assistenza giuridico-commerciale. Nei rapporti con l'impresa, le prestazioni del Commercialista devono essere caratterizzate da una crescente specializzazione soprattutto nell'area finanza e controllo, nell'area amministrativo-contabile, nella revisione e nella consulenza di diritto Commerciale e tributario. Del pari rilevanti appaiono gli interventi nel campo delle valutazioni d'azienda e delle operazioni straordinarie. Per quanto concerne gli Enti Pubblici ed Istituzioni, un qualificato impegno è richiesto nell'ambito dell'attività di controllo a supporto della gestione pubblica. Varie, comunque, le aree di intervento del Ragioniere Commercialista, tra cui assumono rilievo l'area progetti, l'area amministrativa, l'area finanziaria, l'area di revisione e l'area formazione.
Infine, la tutela dell'interesse pubblico trova nella categoria il giusto riferimento per attività relative a consulenze tecniche, civili e penali, in materia economico-aziendale, nonché per le attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore.
Tali attività sono sinotticamente evidenziate nelle schede allegate. Da quanto esposto, emerge, quindi, che caratteristiche precipue della professione Commercialista sono:

* rilevanza degli Ordini locali. L'Ordine controlla per gli iscritti la sussistenza di tutti i requisite professionali (Laurea, tirocinio professionale, esame);
* competenza e professionalità. Le modalità di accesso all'esercizio della professione ed il continuo necessario aggiornamento, favorito da iniziative a livello locale e nazionale, assicurano una adeguata competenza nelle materie oggetto di attività professionale;
* segreto professionale. E' il diritto/dovere al massimo riserbo su tutto quanto il Commercialista conosce circa il proprio cliente. Vale solo per i professionisti iscritti agli Ordini. La violazione punibile ai sensi di Legge;
* utilità Sociale. L'istituzione dell'Ordine è diretta a fornire a tutti gli utenti e terzi che vengono a contatto con i Dottori Commercialisti garanzie del loro corretto comportamento;
* disciplina. L'Ordine disciplina la condotta professionale degli iscritti e punisce ogni scorrettezza commessa nell'esercizio della professione.